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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1781

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo e dei materiali lapidei della provincia di La Spezia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visti, per la provincia di La Spezia:
l'accordo collettivo integrativo 18 ottobre 1947;
l'accordo collettivo integrativo 26 maggio 1951;
l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1951, tutti stipulati tra il Sindacato Provinciale Industriali del Marmo e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo - C.G.I.L.; al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di La Spezia, in data 14 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di La Spezia:
l'accordo collettivo integrativo 18 ottobre 1947, relativo ai lavoratori del marmo portoro;
l'accordo collettivo integrativo 26 maggio 1951, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la industria della escavazione del marmo e dei materiali lapidei;
l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1951, relativo ai dipendenti dalle aziende industriali esercenti l'attività di escavazione del marmo;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo e dei materiali lapidei della provincia di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 110. - VILLA