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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1961, n. 1779

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese idrotermali (terme ed imbottigliamento) della provincia di Caserta.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960 n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1952, per gli operai dipendenti dalle aziende idrotermali (terme e imbottigliamento);
Visto l'accordo collettivo 28 luglio 1952, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale di pari data;
Visto l'accordo collettivo 17 gennaio 1955, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, sul conglobamento delle retribuzioni, nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale;
Visto l'accordo collettivo 26 gennaio 1955, per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermali (terme e imbottigliamento);
Visto l'accordo collettivo 8 maggio 1958, per il rinnovo del predetto accordo collettivo 26 gennaio 1955;
Visto, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo 28 novembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Unione Industriali - Sezione Idrotermale - e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Caserta, in data 15 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività, per la quale è stato stipulato, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo 28 novembre 1957, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale (terme ed imbottigliamento), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese idrotermali della provincia di Caserta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 114. - VILLA