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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1774

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle province di Bergamo, Como, Cremona, Milano e Sondrio.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  10-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Bergamo:
- il contratto collettivo 6 marzo 1958, per i dipendenti dalle imprese artigiane;
- l'accordo collettivo 6 marzo 1958, e relative tabelle, per gli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane;
- l'accordo salariale 6 marzo 1955, per i dipendenti dalle imprese artigiane;
- gli accordi collettivi 6 marzo 1958 e 10 novembre 1958, per l'applicazione delle variazioni dell'indice del costo della vita alle retribuzioni dei dipendenti dalle imprese artigiane, tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Artigiani, la Associazione degli Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Visti, per la provincia di Como:
- il contratto collettivo 31 ottobre 1955, e relative tabelle per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigianato Comasco, l'Associazione Sindacale Provinciale Artigiana, la Unione Artigiani e Ceti Medi Produttivi di Lecco e Circondario, l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro di Como, l'Unione Sindacale Lavoratori di Lecco e Circondario, la Camera del Lavoro di Lecco e Circondario;
- l'accordo collettivo 9 maggio 1956, per i dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 18 giugno 1956, per i dipendenti dalle aziende artigiane;
entrambi stipulati tra l'Associazione Provinciale Artigianato Comasco, l'Associazione Sindacale Provinciale Artigiana, l'Unione Artigiani e Ceti Medi Produttivi di Lecco e Circondario e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro di Como, la Camera Confederale del Lavoro di Lecco;
Visto, per la provincia di Cremona:
- il contratto collettivo integrativo 18 febbraio 1949, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, stipulato tra la Comunità Provinciale Artigiani Mugnai e la Camera Provinciale del Lavoro, l'Unione Provinciale dei Sindacati Liberi;
Visti, per la provincia di Milano:
- il contratto collettivo 11 luglio 1949, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende artigiane di fotografia e fotoceramica, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani - Categoria dell'Arte dei Fotografi e Fotoceramisti - e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai;
- l'accordo collettivo 13 dicembre 1958, per la gratifica natalizia per i dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche, di modellisti meccanici, di strumenti musicali, edili, dell'arte del restauro, di riparatori di auto, cicli e motocicli, di installatori di impianti, grafiche, del legno, di orali ed argentieri, di confezioni in serie, di imbianchini, verniciatori e stuccatori;
- l'accordo collettivo aggiuntive in pari data entrambi stipulati tra l'Unione Provinciale Artigiana, l'Associazione Provinciale degli Artigiani, la Con federazione Nazionale dell'Artigianato, l'Unione Artigiani di Monza e della Brianza, la Consociazione Artigiana di Legnano e Zona, l'Unione Artigiani di Cesano Maderno e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
- il contratto collettivo 7 aprile 1959, per i lavoratori a domicilio dipendenti dalle aziende artigiane delle calzature a mano;
- l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i lavoratori a domicilio dipendenti dalle aziende artigiane delle calzature a mano; entrambi stipulati tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigiani, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, l'Unione Artigiani di Monza e della Brianza, la Consociazione Artigiana di Legnano e Zona, l'Associazione Artigiani di Lissone, l'Associazione Artigiani di Cesano Maderno e il Sindacato Provinciale Abbigliamento - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Abbigliamento - C.I.S.L. -, il sindacato Provinciale Abbigliamento - U.I.L.;
Visti, per la provincia di Sondrio:
- l'accordo collettivo 17 maggio 1957, e relativi allegati per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 21 giugno 1958, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane;
- il contratto collettivo 29 dicembre 1958, e relative tabelle per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo salariale 30 aprile 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
tutti stipulati fra l'Unione Artigiani Valtellinesi e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 8 della provincia di Como, in data 26 agosto 1960, n. 6 della provincia di Cremona, in data 26 aprile 1960, n. 8 e n. 13 della provincia di Milano, in data 4 luglio 1960 e 20 settembre 1960, e n. 1 della provincia di Sondrio, in data 13 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane, per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sotto elencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi medesimi, annessi al presente decreto, purché compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale:
- per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 6 marzo 1958 relativo ai dipendenti dalle imprese artigiane, l'accordo collettivo 6 marzo 1958 relativo agli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane, l'accordo salariale 6 marzo 1958 relativo ai dipendenti dalle imprese artigiane e gli accordi collettivi 6 marzo 1958 e 10 novembre 1958 relativi all'applicazione delle variazioni dell'indice del costo della vita alle retribuzioni dei dipendenti dalle imprese artigiane - per la provincia di Como, il contratto collettivo 31 ottobre 1955, l'accordo collettivo 9 maggio 19-56 e l'accordo collettivo 18 giugno 1956 relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane;
- per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 18 febbraio 1949, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane;
- per la provincia di Milano, il contratto collettivo 11 luglio 1949 relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di fotografia e fotoceramica, l'accordo collettivo 13 dicembre 1958, e l'accordo aggiuntivo in pari data relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche, di modellisti meccanici, di strumenti musicali, edili, dell'arte del restauro, di riparatori di auto, cicli e motocicli, di installatori di impianti, grafiche del legno, di orafi ed argentieri, di confezioni in serie di imbianchini, verniciatori e struccatori; il contratto collettivo 7 aprile 1959 e l'accordo collettivo 1 ottobre 1959 relativi ai lavoratori a domicilio dipendenti dalle aziende artigiane delle calzature a mano;
- per la provincia di Sondrio l'accordo collettivo 1 maggio 1957 e l'accordo collettivo 21 giugno 1958 relativi agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, il contratto collettivo 29 dicembre 1958 e l'accordo salariale 30 aprile 1959, relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Bergamo, Como, Cremona, Milano e Sondrio.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 124. - VILLA