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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1770

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Palermo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie;
Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1960, stipulato tra l'Associazione Farmacisti titolari e il Libero Sindacato Farmacisti non Proprietari, la Federazione Sindacato Lavoratori Addetti al Commercio - C.I.S.L. - la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. - e l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Palermo, in data 12 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1960, relativo ai farmacisti non proprietari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro, n. 145, foglio n. 138. - VILLA