stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1766

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959, per gli addetti all'industria del cappello, del feltro e cappello di pelo, del feltro e cappello di lana, del pelo per cappello;
Visto, per la zona del Verbano Cusio e Ossola della provincia di Novara, l'accordo collettivo integrativo 7 marzo 1951, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio e Ossola e il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania - F.U.I.L.C.A. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 7 marzo 1951, relativo alla classificazione del personale operaio dei cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1964

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: Basco

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 109. - VILLA