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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1765

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività, nazionali e infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
Visto l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto l'accordo collettivo 7 settembre 1959, per gli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti, Sezione Bar-Caffè Pasticceria, e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Albergo e Mensa - C.I.S.L. -, la C.I.S.N.A.L., la U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Catania, in data 16 agosto 1960, dell'accordo sopra, indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 7 settembre 1959, relativo agli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 118. - VILLA