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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1764

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle materie plastiche della provincia di Varese.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 7 novembre 1958 per gli addetti all'industria delle materie plastiche;
Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 4 marzo 1959, per i dipendenti dalle aziende esercenti industria delle materie plastiche, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori, la U.I.L. Provinciale, al quale ha aderito la C.I.S.Na.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Varese, in data 1 luglio 1960, dello atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 24 marzo 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle materie plastiche della provincia di Varese, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle materie plastiche della provincia di Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962.

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 136. - VILLA