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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1761

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 24 maggio 1956, per i dipendenti agli istituti di cura privati;
Visti, per la provincia di Bologna:
- l'accordo collettivo 13 marzo 1950, per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati;
- l'accordo collettivo 31 luglio 1954, e relative tabelle, sulle norme per la variazione dell'indennità di contingenza ai lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati;
- l'accordo collettivo 3 giugno 1955, concernente l'aumento di retribuzione ai lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati; tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Istituti di cura e la Federazione Provinciale Ospedalieri;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Bologna, in data 30 agosto 1960 degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, relativamente ai lavoratori dipendenti dagli istituiti di cura privati, gli accordi collettivi 13 marzo 1950, 31 luglio 1951 e 3 giugno 1955, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 81. - VILLA