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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1760

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali della Valle d'Aosta e delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavorattori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri;
Visto, per la Valle d'Aosta e per le province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, l'accordo collettivo integrativo 14 agosto 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema del Piemonte e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo e la Federazione italiana Autonomia Lavoratori dello Spettacolo;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato per la Valle d'Aosta e per le province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli l'accordo collettivo integrativo 14 agosto 1959 relativo ai dipendenti dai cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della Valle d'Aosta e delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962.

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 87. - VILLA