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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1756

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria ed affini della provincia di Venezia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo di lavoro 25 novembre 1958, per i dipendenti dai laboratori di pasticceria ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi, Gruppo Esercenti Pasticcerie, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n 5 della provincia di Venezia, in data 5 agosto 1960, dell'accordo sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo di lavoro 25 novembre 1955, relativo ai dipendenti dai laboratori di pasticceria ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria ed affini, della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, i Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 88. - VILLA