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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1754

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali addetti ai lavori di vinificazione presso le imprese di produzione e vendita all'ingrosso di vini della provincia di Forlì.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo 21 ottobre 1958, per le maestranze stagionali addette ai lavori di vinificazione presso le aziende di produzione e vendita all'ingrosso di vini, stipulato tra il Sindacato Commercianti Grossisti di Vino e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.-;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Forli, in data 19 novembre 1960, del contratto, sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico


I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale e stato stipulato, per la provincia di Forlì il contratto collettivo 21 ottobre 1955, relativo alle maestranze stagionali addette ai lavori di vinificazione presso le aziende di produzione e vendita all'ingrosso di vini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori stagionali addetti ai lavori di vinificazione presso le imprese di produzione e vendita all'ingrosso di vini, della provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 133. - VILLA