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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1750

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici cinema-teatrali delle province di Livorno, Lucca e Massa Carrara.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori,
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri;
Visto, per la provincia di Livorno l'accordo collettivo integrativo 13 aprile 1955, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L.;
Visti per la provincia di Lucca:
l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;
l'accordo collettivo integrativo 20 giugno 1957, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 30 settembre 1959;
Visto per la provincia di Massa Carrara, l'accordo collettivo 21 giugno 1947, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Cinema e Teatri;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 6 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960 e n. 4 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 13 aprile 1955, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;
- per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, e l'accordo collettivo integrativo 20 giugno 1957, relativo alla determinazione delle retribuzioni minime conglobate per gli operai dipendenti dai piccoli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;
- per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 21 giugno 1947 per gli operatori, maschere, bigliettai o bigliettaie dipendenti da aziende cinematografiche e teatrali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle province di Livorno, Lucca, e Massa Carrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 128. - VILLA