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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1749

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;
Visto l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri;
Visto, per le province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, l'accordo collettivo 30 gennaio 1960, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri, stipulato tra la Sezione Regionale delle Tre Venezie dell'A.N.E.C. e la F.I.L.S. - Sezione Regionale delle Tre Venezie -, la F.U.L.S. - Sezione Regionale delle tre Venezie -, la U.I.L. - F.I.A.L.S. - Segreteria Regionale delle Tre Venezie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino numero 173 in data 24 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato l'accordo collettivo 30 gennaio 1960, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 111. - VILLA.