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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1746

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura nella provincia di Padova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 27 maggio 1959, per la determinazione dei salari da corrispondere ai motoristi, imboccatori e pressatori addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura, stipulato tra la Associazione Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale, la Unione Provinciale Sindacati Liberi;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Padova, in data 30 gennaio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 27 maggio 1959, relativo alla determinazione dei salari da corrispondere ai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso ai presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura della provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 101. - VILLA