stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1744

Norme sul trattamento economico e normativo del personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1960, per il personale marittimo adibito ai lavori Ai comandata a bordo delle navi, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, la Federazione italiana dell'Armamento di Linea e la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.I.S.L. -, la Federazione Nazionale - C.I.S.N.A.L.-Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, l'Unione italiana Marittimi;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 151, in data 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1969, relative al personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesse al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle cavi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1941

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Carte dei conti, addì 27 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 97. - VILLA