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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1736

Norme sui trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 19 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione fra i proprietari di Farmacie e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. - al quale ha aderito, in data 28 luglio 1960, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali Affini - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Ferrara, il patto collettivo 5 febbraio 1959, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e la Confederazione Generale italiana, del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati lavoratori; al quale ha aderito, in data 25 settembre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo 4 dicembre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Farmacie - U.I.L.;
Visto per la provincia di Reggio Emilia l'accordo collettivo 22 luglio 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Liberi Sindacati addetti al Commercio - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della Provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960, n. 1 della provincia di Ferrara, in data 26 luglio 1960, n. 1 della provincia di Ravenna, in data 18 giugno 1960, n. 11 della provincia di Reggio Emilia, in data 25 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie:
per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 19 novembre 1957;
per la provincia di Ferrara, il patto collettivo 5 febbraio 1959; per la provincia di Ravenna, il patto collettivo 4 dicembre 1958; per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 22 luglio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati di pendenti dalle farmacie delle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 99. - VILLA