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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1734

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Lucca.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto Collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per i lavoratori dipendenti dalle imprese boschive e forestali;
Visto, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo 1 aprile 1953, per gli operai dipendenti dalle aziende boschive e forestali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo 1 aprile 1953 relativo agli operai dipendenti dalle aziende boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti delle imprese boschive e forestali della provincia di Lucca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 105. - VILLA