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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1733

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Lecce.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  5-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 28 agosto 1959, stipulato tra la Sezione Industrie del Legno dell'Associazione Provinciale Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Lecce, in data 26 giugno 1960, dell'accordo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 28 agosto 1959, relativo agli operai delle industrie del legno e del sughero della provincia di Lecce, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 82. - VILLA