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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1732

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Lucca.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1939, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo febbraio 1956, e relative tabelle, per l'aggiornamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Libera degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 25 febbraio 1956, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministri per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali e stato stipulato, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 23 febbraio 1954, relativo all'aggiornamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelli concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Lucca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962.

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 100. - VILLA