stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1731

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Grosseto e dei lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Lucca.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo 13 ottobre 1956, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Farmacisti Proprietari e il Sindacato Provinciale Dipendenti dalle Farmacie non Laureati - C.I.S.L.;
Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 5 marzo 1959, per i lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Farmacisti Proprietari e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Grosseto, in data 9 maggio 1960, n. 3 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati preso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consigli dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati relativamente ai lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti delle farmacie:
per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo 13 ottobre 1956;
per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 25 marzo 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Grosseto e di tutti i lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Lucca.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1967

GRONCHI

FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 58. - VILLA