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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1730

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Bolzano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 24 agosto 1954, per gli operai dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra la Associazione provinciale dell'artigianato e la Camera confederale dei lavoro - C.G.I.L.-, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Bolzano, in data 3 agosto 1660, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 24 agosto 1954, relativo agli operai dipendenti da aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono state stipulate appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate, nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 80. - VILLA