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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1728

Norme sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, e relative tabelle, per il personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e 1° Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo al personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con la disciplina nazionale del conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dati a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 94. - VILLA