stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1727

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Padova.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, modificativi del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;
Visto, per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1955, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti - Gruppo Grossisti di Prodotti Chimico-Farmaceutici - e Specialità Medicinali - e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, cui ha aderito, in data 20 ottobre 1960, l'Unione Provinciale del lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Padova in data 30 dicembre 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1955, relativo al personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutico specialità medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrante di quelle concernebbe la disciplina nazionale della categoria purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo codì stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici a specialità medicinali della provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1962.

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 83. - VILLA