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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1725

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese idrotermali della provincia di Pistoia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, con un quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960. n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 8 maggio 1958, per tutti i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento;
Visto per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della, provincia di Pistoia, in data 18 giugno 1960, dell'accordo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1959, relativo agli addetti alle aziende idrotermali della provincia di Pistoia, sono regolati da nuovi giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al Presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese idrotermali della provincia di Pistoia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 37 aprile 1992

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 107. - VILLA