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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1722

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 19 giugno 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno e del sughero;
Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1960, stipulato tra l'Unione degli industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edili ed Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e Legno - U.I.L -; e in pari data, tra l'Unione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno e Sughero - C.I.S.N.A.L. ;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 34 della provincia di Napoli, in data 22 aprile 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 28 luglio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al predetto decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corti dei conti, addì 26 aprile 1962.

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 75. - VILLA