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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1721

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Trapani.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  3-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattameto economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;
Visto, per la provincia di Trapani, il contratto collettivo integrativo 24 febbraio 1960, stipulato tra la Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Trapani, in data 26 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Trapani, il contratto collettivo integrativo 24 febbraio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Trapani,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 70. - VILLA