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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1720

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di manufatti in cemento della provincia di Modena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 1959, per operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento;
Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 14 aprile 1953, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di manufatti in cemento, stipulato tra il Gruppo Industriali Produttori Manufatti in Cemento e la F.I.L.E.A. Provinciale, la Federazione Edili - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 14 aprile 1953, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di manufatti in cemento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di manufatti in cemento della provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 69. - VILLA