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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1961, n. 1707

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri della città di Crema e circondario.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-5-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora e affini Visto per la città di Crema, e circondario, l'accordo collettivo integrativo 19 ottobre 1959, per i lavoranti barbieri uomini e donne stipulato tra il Gruppo Autonomo barbieri, la Libera Associazione Artigiani Cremaschi e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 223 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961 e dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la città di Crema e circondario, l'accordo collettivo 19 ottobre 1959, relativo ai lavoranti barbieri, uomini e donne, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri della città di Crema, e circondario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 49. - VILLA