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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1703

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di abiti civili della provincia di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-5-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento o economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 30 settembre 1959, per gli Operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie;
Visti, per la provincia di Firenze:
l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1950, stipulato tra l'Associazione, industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento, il Sindacato Unitario Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento;
l'accordo collettivo integrativo 27 febbraio 1951, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
Vista la pubblicazione dell'apposito Bollettino n. 13 della provincia di Firenze in data 15 marzo 1931, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, gli accordi collettivi integrativi 10 giugno 1951 e 27 febbraio 1951, relativi ai lavoratori a domicilio dipendenti delle imprese per le confezioni in serie di abiti civili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di abiti civili della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì dicembre 196126

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962.

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 51. - VILLA