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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1702

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese industriali municipalizzate.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  24-5-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 13 ottobre 1959, per i dirigenti delle aziende industriali municipalizzate, stipulato tra la Confederazione della Municipalizzazione e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 14 giugno 1960, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle aziende industriali municipalizzate, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 13 ottobre 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 186 in data 19 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per le quali sono stati stipulati:
- il contratto collettivo nazionale 13 ottobre 1959, relativo a i dirigenti, di aziende industriali municipalizzate;
- l'accordo collettivo nazionale 14 giugno 1960, relativo alla revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti industriali delle imprese industriali municipalizzate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962.

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 15. - VILLA