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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1676

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-4-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:
a) indirizzo organico biologico:
1) Chimica dei coloranti;
2) Radiochimica;
3) Chimica nucleare;
4) Magistero di chimica;
5) Spettrochimica;
6) Struttura chimica;
7) Analisi chimica strumentale;
8) Biochimica fisica.
b) indirizzo inorganico-chimico fisico:
1) Chimica dei coloranti;
2) Radiochimica;
3) Chimica nucleare;
4) Magistero di chimica;
5) Spettrochimica;
6) Strutturistica chimica;
7) Analisi chimica strumentale;
8) Biochimica fisica.
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
1) Chimica dei coloranti;
2) Radiochimica;
3) Chimica nucleare;
4) Magistero di chimica;
5) Spettrochimica;
6) Strutturistica chimica;
7) Analisi chimica strumentale;
8) Biochimica fisica.
Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
1) Biologia marina;
2) Ecologia;
3) Embriologia sperimentale;
4) Fisiologia vegetale;
5) Genetica;
6) Ecologia applicata.
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
1) Biochimica fisica;
2) Citologia;
3) Ecologia;
4) Fisiologia vegetale;
5) Genetica;
6) Micologia;
7) Microbiologia.
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
1) Cristallochimica;
2) Mineralogia applicata;
3) Ecologia;
4) Geologia regionale;
5) Giacimenti minerari;
6) Idrogeologia;
7) Micropalentologia;
8) Rilevamento geologico;
9) Sedimentalogia.
Il titolo della scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia, in psicopedagogia annessa alla facoltà di magistero è mutato in "scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia".
Art. 78, relativo alla suddetta scuola è abrogato e modificato come segue: "È istituita presso la Facoltà di magistero una scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia".
Art. 81, relativo alla suddetta scuola è abrogato e modificato come segue: "La scuola rilascerà un diploma di specializzazione in psicologia o in pedagogia, o in psico-pedagogia".
Art. 83. - Agli insegnamenti fondamentali della suddetta scuola sono aggiunti quelli di:
i) Psico-pedagogia;
l) Psicologia sociale.
Gli insegnamenti complementari sono i seguenti:
m) Psicologia sperimentale (con esercitazioni di laboratorio);
n) Psicologia applicata ai problemi del lavoro;
o) Psicologia chimica;
p) Legislazione scolastica;
q) Statistica.
Art. 85, relativo alla suddetta scuola è abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore della scuola è scelto dal Consiglio di facoltà di magistero tra i professori di ruolo della Facoltà medesima.
La durata della carica è di due anni con possibilità di riconferma. Il Consiglio su proposta del direttore della scuola, nomina anche i docenti che vengono scelti tra i professori di ruolo, i liberi docenti e tra le persone di riconosciuta competenza nella specialità".
Gli articoli 87, 88, 89 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 87. - "Le discipline di insegnamento sono raccolte in due gruppi: gruppo psicologico, a cui appartengono le discipline sopra contrassegnate con le lettere a), b), f), g), l), m), n); gruppo psico-pedagogico, a cui appartengono tutte le altre".
Art. 88. - "Lo studente sarà ammesso all'esame di diploma dopo aver nel biennio seguito i corsi e superati gli esami relativi a tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno a tre complementari se aspira al diploma di Psicologia o al diploma di Pedagogia e a tutti gli insegnamenti complementari, oltre a quelli fondamentali, se aspira al diploma di Psico-pedagogia".
Art. 89. - "Il diploma di specializzazione sarà in Psicologia o in Pedagogia a secondo che l'argomento della tesi verta su materia rispettivamente di Psicologia, o di Pedagogia; la specializzazione in Psico-pedagogia sarà concessa a chi avrà superato gli esami in tutte le cinque materie complementari, oltre che in tutte le fondamentali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 105. - VILLA