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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1675

Modifiche allo statuto della libera Università degli studi "Luigi Bocconi" di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-4-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso nel senso cioè che viene istituita presso la Facoltà di economia e commercio una scuola di perfezionamento in Statistica, calcolo delle probabilità e scienze attuariali.
Art. 59. - È istituita presso l'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano una scuola di perfezionamento in "Statistica, calcolo delle probabilità e scienze attuariali".
Art. 60. - La scuola è diretta dal professore ordinario di Statistica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università Bocconi. I docenti sono nominati, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio di facoltà.
Art. 61. - La durata del corso è di due anni.
Art. 62. - Alla scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in Scienze economiche e commerciali, in Matematica, in Matematica e fisica, in Fisica e in Ingegneria, e in Scienze statistiche, demografiche ed attuariali.
Art. 63. - Al termine del primo anno di corso, gli studenti che abbiano superato tutti gli esami, possono scegliere tra i due indirizzi:
1) Statistico-demografico;
2) Attuariali.
Art. 64. - Le materie di insegnamento sono:
I Anno:
Insegnamenti comuni ai due indirizzi:

Analisi matematica;
Geometria analitica;
Calcolo delle probabilità;
Statistica;
Demografia;
Sociologia;
Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
Logica matematica.
II Anno:
A) Insegnamenti per l'indirizzo statistico-demografico:

Statistica: corso superiore (Teoria dei campioni);
Storia della statistica;
Statistica aziendale;
Statistica economica;
Statistica applicata alle scienze fisiche;
Econometrica;
Biometrica e genetica;
Psicologia sperimentale.

B) Insegnamenti per l'indirizzo attuariale:

Statistica assicurativa;
Matematica finanziaria ed attuariale;
Tecnica attuariale delle assicurazioni, Economia delle imprese di assicurazioni Diritto delle assicurazioni private e sociali;
Tecnica amministrativa delle imprese assicurative.

Art. 65. - La frequenza alle lezioni è obbligatoria e saranno ammessi agli esami solo gli allievi che abbiano al secondo anno di corso saranno ammessi gli allievi che abbiano superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo corso.
Art. 6. - Le Commissioni per gli esami di profitto saranno formate dagli stessi professori incaricati dello insegnamento delle materie del corso e presiedute dal direttore della scuola.
Ai candidati che abbiano seguito i corsi e superato tutti gli esami degli insegnamenti prescritti dal piano degli studi verrà rilasciato un diploma di perfezionamento in Scienze statistiche demografiche o in Scienze statistiche attuariali a seconda dell'indirizzo prescelto.
Art. 67. - Le tasse di iscrizione e di frequenza ed i contributi per le esercitazioni saranno stabiliti anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Università, e comunicati attraverso il manifesto annuale della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 119. - VILLA