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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1670

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-4-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 86, relativo alle propedeuticità di iscrizione e di esame nel corso di studi per la laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 86. - Lo studente non può prendere iscrizione all'insegnamento di chimica organica e alla prima parte (1° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica se non ha frequentato quello di chimica generale e inorganica.
Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica e della prima parte (1° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica sono propedeutici per la seconda parte (2° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica.
Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica e di chimica organica sono propedeutici rispetto a quelli di chimica biologica di chimica bromatologica e di chimica fisica.
Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica, chimica organica e della prima e seconda parte degli esercizi di chimica farmaceutica sono propedeutici per la terza parte (3° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica.
Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica, di chimica organica, di anatomia umana, di fisiologia generale e di botanica farmaceutica, sono propedeutici rispetto a quello di farmacologia e farmacognosia.
Per adire agli esami di chimica farmaceutica, gli studenti dovranno aver superato gli esami di chimica generale e inorganica, di chimica organica, e gli esami dei primi due anni degli esercizi di chimica farmaceutica per l'esamne di chimica farmaceutica inorganica, mentre per l'esame dell'altra parte, cioè della chimica, farmaceutica organica, dovranno aver superato anche la terza parte degli esercizi di chimica farmaceutica.
Per sostenere l'esame di igiene occorre aver superato quello di chimica generale ed inorganica ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza di chimica organica.
Lo studente deve frequentare gli insegnamenti propedeutici prima di seguire gli altri indicati e non può presentarsi agli esami di questi ultimi se non ha superato gli esami dei primi.
I corsi complementari di chimica bromatologica e di chimica fisica, da chi li scelga, debbono essere frequentati nel secondo biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 96. - VILLA