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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1666

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese artigiane delle province di Udine e Gorizia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  10-4-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti per la provincia di Udine:
l'accordo collettivo 28 gennaio 1948, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
l'accordo collettivo 25 maggio 1951, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani del Friuli, la Associazione Artigiani Destra Tagliamento, l'Associazione Artigiani Maniaghese, l'Associazione Artigiani di Sacile e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
l'accordo collettivo 9 dicembre 1955, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra. le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 25 maggio 1951;
l'accordo collettivo 4 giugno 1957, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 25 maggio 1951;
il contratto collettivo 4 maggio 1959, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani Destra Tagliamento, l'Associazione Mandamentale Artigiani di Maniago, la Libera Unione Mandamentale Artigiani di Sacile, l'Associazione Mandamentale Artigiani di Sacile, e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
l'accordo collettivo 18 maggio 1953, per i pittori e decoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani Destra Tagliamento, l'Associazione Mandamentale Artigiani di Sacile, l'Associazione Mandamentale Artigiani di Maniago e la Federazione Provinciale italiana Lavoratori Edilizia e Affini - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S. L. -;
Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani, l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani di Monfalcone e Mandamento e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 è 21 della provincia, di Udine, rispettivamente in data 29 novembre 1960 e 26 gennaio 1961, n. 1 della provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 28 gennaio 1948, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 25 maggio 1951, l'accordo collettivo 9 dicembre 1955, l'accordo collettivo 4 giugno 1957, relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane, il contratto collettivo 4 maggio 1959, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 18 maggio 1953, relativo ai pittori e ai decoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Udine e Gorizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 47. - VILLA