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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1664

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-4-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali Visto l'accordo nazionale di scala mobile 26 aprile 1954, per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visto, per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, il sindacato Provinciale della Mezzadria, il Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia, il Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori in Economia, il Sindacato Provinciale della Colonia, il Sindacato Provinciale della Proprietaria Fondiaria e l'Associazione Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Provinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;
Visti, per la provincia di Livorno:
il patto collettivo integrativo 8 febbraio 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e l'Associazione Provinciale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole; l'accordo collettivo integrativo 17 febbraio 1954, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto patto collettivo 8 febbraio 1950;
Visto, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e il Sindacato Provinciale Dirigenti ed impiegati di Aziende Agricole e Forestali;
Visti, per la provincia di Pisa:
il contratto collettivo integrativo 28 maggio 1951, stipulato tra l'Unione Agricoltori e il Sindacato Impiegati Agricoli;
l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1956, e relativa tabella stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 23 maggio 1951;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Grosseto, in data 3 giugno 1960, n. 8 della provincia di Livorno, in data SI agosto 1960, n. 11 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 6 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, dagli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali:
per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1959;
per la provincia di Livorno, il patto collettivo integrativo 8 febbraio 1950, l'accordo collettivo integrativo 17 febbraio 1951:
per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959;
per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 23 maggio 1951, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 19543;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 45. - VILLA