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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1638

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la spremitura delle olive della provincia di Forli.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  29-3-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo 19 novembre 1958, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la spremitura delle olive, stipulato tra la Associazione Artigiani di Cesena, l'Associazione Artigiani di Rimini e Circondario, l'Artigianato Forlivese Provinciale, l'Associazione Provinciale Artigiani e la C.I.S.L-Terra, la U.I.L.-Terra, la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Forlì, in data 19 novembre 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per il quale è stato stipulato, per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 19 novembre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la spremitura delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la spremitura delle olive della provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 184. - VILLA