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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1961, n. 1629

Norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori dipendenti da imprese artigiane molitorie della provincia di Cuneo.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-3-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane;
Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiana e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Cuneo, in data 16 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Cuneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato atta Corte di conti, addì 21 febbraio 1962

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 183. - VILLA