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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1627

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del Vercellese e della Valsesia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-3-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per il Vercellese e la Valsesia:
- il contratto collettivo 22 luglio 1958, per i dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, cui ha aderito, in data 5 agosto 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
- l'accordo collettivo 27 luglio 1959, aggiuntivo al predetto contratto 22 luglio 1958, per i dipendenti da aziende artigiane e stipulato tra le medesime parti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Vercelli, in data 15 maggio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per il Vercellese e la Valsesia:
- il contratto collettivo 22 luglio 1958, relativo ai dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 27 luglio 1959, aggiuntivo al predetto contratto 22 luglio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa, disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, del Vercellese e della Valsesia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte di conti, addì 21 febbraio 1962

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 182. - VILLA