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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1599

Norme relative alla disciplina della scala mobile per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-3-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visti, per la provincia di Ravenna:
- l'accordo collettivo 8 gennaio 1953, per l'applicazione dell'accordo nazionale di scala mobile ai salari dei braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, l'U.I.L. - Braccianti, la C.I.S.L. - Braccianti;
- l'accordo collettivo 4 aprile 1952, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, allegato al predetto accordo in data 8 gennaio 1953;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Ravenna, in data 25 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta;

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 8 gennaio 1953, relativo all'applicazione dell'accordo nazionale di scala mobile, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso ai presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti avventizi dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Ravenna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 141. - VILLA