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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1413

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-1-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 58;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'articolo 68, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 68. - È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.
Possono essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici per geometri, agrari, industriali, nautici, alle condizioni stabilite dalla legge.
Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea in Ingegneria:
Primo anno:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.
Secondo anno:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica II.
In relazione ai diversi corsi di laurea si hanno inoltre i seguenti insegnamenti aggiuntivi per il secondo anno:
1) Ingegneria civile:
a) Disegno II (civile);
b) Tecnologia generale dei materiali;
2) Ingegneria meccanica:
a) Disegno II (macchine);
b) Tecnologia meccanica;
3) Ingegneria elettrotecnica:
a) Disegno II (macchine):
b) Tecnologia generale dei materiali:
4) Ingegneria chimica:
a) Chimica organica;
b) Disegno II (macchine);
5) Ingegneria navale e meccanica:
a) Disegno II (macchine):
b) Tecnologie generali dei materiali;
6) Ingegneria aeronautica:
a) Disegno II (macchine);
b) Tecnologie generali dei materiali;
7) Ingegneria mineraria:
a) Disegno II (macchine);
8) Ingegneria elettronica:
a) Disegno II (macchine);
b) Tecnologie generali dei materiali;
9) Ingegneria nucleare:
a) Disegno II (macchine);
b) Tecnologie generali dei materiali.
I due esami di Fisica comprendono anche la parte riguardante le relative esercitazioni.
Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere la iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I; Geometria I, Fisica I, Chimica.
Al termine del secondo anno di corso lo studente per essere ammesso al terzo anno di corso presso una qualunque Facoltà di Ingegneria o Politecnico dovrà aver superato tutti gli esami fondamentali comuni ai vari indirizzi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 26. - VILLA