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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1227

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-12-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) è aggiunto quello di:
Letteratura anglo-americana.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica - industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica farmaceutica;
Chimica e tecnologia degli alimenti;
Radiochimica;
Chimica, degli idrocarburi naturali e derivati;
Chimica quantistica;
Chimica teorica;
Spettroscopia;
Misure elettriche;
Metallografia.
Art. 36. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:
Geochimica;
Analisi mineralogica;
Ecologia, vegetale e fitogeografia;
Embriologia e morfologia sperimentale.
Art. 37. - Il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Non possono sostenere l'esame di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica".
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Ecologia vegetale e fitogeografia;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Citogenetica;
Fisiologia applicata;
Biochimica, applicata;
Istituzioni di patologia generale;
Statistica.
Art. 40. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Non possono sostenere gli esami di Chimica biologica e di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica".
Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Idrogeologia;
Fotogeologia (interpretazione aerofotogeologica);
Paleontologia dei vertebrati;
Mineralogia sistematica;
Petrografia applicata;
Geologia regionale;
Mineralogia applicata;
Analisi mineralogica;
Stratigrafia;
Storia della geologia.
Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio ed in Neurochirurgia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio
Art. 138. - Il numero degli iscritti alla Scuola è fissata ad un massimo di sei per ogni anno di corso.
Art. 139. - La Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Tecnica delle autopsie;
Anatomia patologica microscopica (I);
Ematologia fisiologica e patologica (I);
Batteriologia e sierologia (I);
Esercitazioni di chimica.
2° Anno:
Anatomia patologica macroscopica (I);
Anatomia patologica microscopica (II);
Ematologia fisiologica e patologica (II);
Batteriologia e sierologia ed esercitazioni (II);
Biochimica ed esercitazioni (I).
3° Anno:
Anatomia patologica macroscopica (II);
Anatomia patologica microscopica (III);
Biochimica ed esercitazioni (II);
Medicina legale;
Igiene e bromatologia.
Art. 140. - Gli allievi frequenteranno in qualità di interni l'Istituto di anatomia e istologia patologica, svolgendo turni presso gli istituti delle altre discipline secondo quanto sarà stabilito dalla Direzione della scuola.
Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche.
Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.
Scuola di specializzazione in neurochirurgia
Art. 141. - Alla facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano è annessa la scuola di specialità in Neurochirurgia.
La scuola di specializzazione conferisce il diploma di specialità in Neurochirurgia a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 142. - Il direttore della scuola di specializzazione in Neurochirurgia è di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra di clinica neurochirurgica.
Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore della scuola è scelto dalla Facoltà.
Il Consiglio della scuola di cui sopra si compone dei professori che tengono gli insegnamenti ed è presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.
Art. 143. - Alla scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di sei per ogni anno di corso.
Art. 144. - La durata del corso della scuola di specializzazione in neurochirurgia è di 4 anni.
Art. 145. - La ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso è la seguente:
primo corso: anatomia chirurgica del sistema nervoso centrale e periferico fisiologia del sistema nervoso - semeiotica neurologica - clinica neurologica - clinica psichiatrica;
secondo corso: semeiotica neuroradiologica - tecnica operatoria neurochirurgica - tecnica della ricerca sperimentale in neurofisiologia e neurofarmacologia;
terzo corso: anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso - elettroencefalografia in neurochirurgia - anestesia in neurochirurgia;
quarto corso: semeiotica, diagnostica e clinica neurochirurgica.
Durante i quattro anni del corso sono obbligatori i seguenti internati:
primo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropsichiatria;
secondo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto o istituto in cui si pratichi la ricerca sperimentale;
terzo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropatologia;
quarto corso: presso la Clinica neurochirurgica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 59. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) è aggiunto quello di:
Letteratura anglo-americana.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica - industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica farmaceutica;
Chimica e tecnologia degli alimenti;
Radiochimica;
Chimica, degli idrocarburi naturali e derivati;
Chimica quantistica;
Chimica teorica;
Spettroscopia;
Misure elettriche;
Metallografia.
Art. 36. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:
Geochimica;
Analisi mineralogica;
Ecologia, vegetale e fitogeografia;
Embriologia e morfologia sperimentale.
Art. 37. - Il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Non possono sostenere l'esame di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica".
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Ecologia vegetale e fitogeografia;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Citogenetica;
Fisiologia applicata;
Biochimica, applicata;
Istituzioni di patologia generale;
Statistica.
Art. 40. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Non possono sostenere gli esami di Chimica biologica e di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica".
Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Idrogeologia;
Fotogeologia (interpretazione aerofotogeologica);
Paleontologia dei vertebrati;
Mineralogia sistematica;
Petrografia applicata;
Geologia regionale;
Mineralogia applicata;
Analisi mineralogica;
Stratigrafia;
Storia della geologia.
Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio ed in Neurochirurgia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio

Art. 138. - Il numero degli iscritti alla Scuola è fissata ad un massimo di sei per ogni anno di corso.
Art. 139. - La Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Tecnica delle autopsie;
Anatomia patologica microscopica (I);
Ematologia fisiologica e patologica (I);
Batteriologia e sierologia (I);
Esercitazioni di chimica.
2° Anno:
Anatomia patologica macroscopica (I);
Anatomia patologica microscopica (II);
Ematologia fisiologica e patologica (II);
Batteriologia e sierologia ed esercitazioni (II);
Biochimica ed esercitazioni (I).
3° Anno:
Anatomia patologica macroscopica (II);
Anatomia patologica microscopica (III);
Biochimica ed esercitazioni (II);
Medicina legale;
Igiene e bromatologia.
Art. 140. - Gli allievi frequenteranno in qualità di interni l'Istituto di anatomia e istologia patologica, svolgendo turni presso gli istituti delle altre discipline secondo quanto sarà stabilito dalla Direzione della scuola.
Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche.
Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 141. - Alla facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano è annessa la scuola di specialità in Neurochirurgia.
La scuola di specializzazione conferisce il diploma di specialità in Neurochirurgia a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 142. - Il direttore della scuola di specializzazione in Neurochirurgia è di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra di clinica neurochirurgica.
Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore della scuola è scelto dalla Facoltà.
Il Consiglio della scuola di cui sopra si compone dei professori che tengono gli insegnamenti ed è presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.
Art. 143. - Alla scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di sei per ogni anno di corso.
Art. 144. - La durata del corso della scuola di specializzazione in neurochirurgia è di 4 anni.
Art. 145. - La ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso è la seguente:
primo corso: anatomia chirurgica del sistema nervoso centrale e periferico fisiologia del sistema nervoso - semeiotica neurologica - clinica neurologica - clinica psichiatrica;
secondo corso: semeiotica neuroradiologica - tecnica operatoria neurochirurgica - tecnica della ricerca sperimentale in neurofisiologia e neurofarmacologia;
terzo corso: anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso - elettroencefalografia in neurochirurgia - anestesia in neurochirurgia;
quarto corso: semeiotica, diagnostica e clinica neurochirurgica.
Durante i quattro anni del corso sono obbligatori i seguenti internati:
primo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropsichiatria;
secondo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto o istituto in cui si pratichi la ricerca sperimentale;
terzo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropatologia;
quarto corso: presso la Clinica neurochirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961

Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 59. - VILLA