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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1225

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-12-1961

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto comune;
Diritto tributario;
Sociologia.
L'insegnamento complementare di Legislazione del lavoro è soppresso e sostituito con quello di Legislazione sociale.
Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di:
Filosofia del diritto.
L'insegnamento complementare di Legislazione del lavoro è soppresso.
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di:
Storia del teatro e dello spettacolo.
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere, moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di:
Storia e critica del cinema.
Art. 74. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di:
Istituto di chimica analitica.
Art. 76. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di:
Chimica analitica strumentale.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
Chimica organica superiore;
Chimica analitica strumentale.
Art. 78. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica organica, superiore;
Chimica analitica strumentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961

Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 58. - VILLA