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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. 1157

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1962)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-12-1962
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1, sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue.
((1))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla corte dei conti, addì 8 novembre 1961

Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 78. - VILLA

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1566 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157, sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue".