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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1146

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-11-1961

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 292, relativo agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Oculistica è aggiunto quello di:
"Ortottica e mobilità oculare".
Art. 293, relativo alla Scuola, di specializzazione in Oculistica, è aggiunto il seguente comma il numero complessivo di studenti iscritti ai tre anni del corso di specializzazione è di venti".
Gli articoli 314, 315, 316 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale

Art. 314. - La Scuola ha la durata di due anni.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Demografia e statistica sanitaria;
2) Legislazione sanitaria e medica preventiva;
3) Malattie infettive e parassitarie;
4) Chimica applicata, all'igiene;
5) Fisica applicata all'igiene;
6) Microbiologia;
7) Ingegneria sanitaria;
8) Epidemiologia e profilassi generale;
9) Epidemiologia, e profilassi speciale;
10) Igiene speciale;
11) Tecnica ed esercitazioni di laboratorio.
Art. 315. - Gli esami di profitto sono distribuiti in due anni.
Alla fine del primo anno sono da superare gli esami di:
1) Demografia e statistica sanitaria;
2) Epidemiologia e profilassi generale;
3) Chimica applicata all'igiene;
4) Fisica applicata all'igiene;
5) Microbiologia;
6) Ingegneria, sanitaria.
Alla fine del secondo anno sono da superare gli esami di:
1) Legislazione sanitaria e medicina preventiva;
2) Malattie infettive e parassitarie;
3) Epidemiologia e profilassi speciale;
4) Igiene speciale;
5) Tecnica ed esercitazioni di laboratorio.
Art. 316. - IL numero degli iscritti non può superare i quaranta per ogni anno. L'ammissione alla Scuola viene regolata, da un esame scritto vertente su un tema di epidemiologia e di igiene generale e speciale.
Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma consistenti in tre prove:
una di laboratorio, riguardante le materie per le quali nei due anni si sono fatte esercitazioni pratiche;
una orale di igiene e generale e speciale a la discussione di una dissertazione scritta, precedentemente depositata nella segreteria della Facoltà di medicina.
Dopo l'art. 380, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare

Art. 381. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare.
Art. 382. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialistica in Chirurgia vascolare è di due anni.
Art. 383. - Possono ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti di venti in ogni anno di corso.
Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 384. La Scuola a costituita presso l'Istituto di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ed è diretta dal titolare della cattedra, di Patologia, speciale chirurgica e propedeutica clinici coadiuvato da docenti particolarmente competenti in Patologia chirurgica, vascolare.
Art. 385. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1° anno
1) Anatomia macro e microscopia dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia della circolazione periferica e della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica delle malattie dell'apparato vascolare;
4) Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare;
5) Studio radiologico delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse dermatologico.
2° anno:
7) Malattie delle arterie;
8) Malattie delle vene;
9) Malattie dei piccoli vasi;
10) Malattie del sistema linfatico;
11) Terapia medica delle malattie vascolari;
12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari.
Art. 386. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche.
Art. 387. È necessaria per l'ammissione agli esami la frequenza, alle lezioni ed alle esercitazioni.
Art. 388. - Il superamento degli esami del primo anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 389. Alla fine del corso i candidati all'esame di diploma dovranno presentare a dissertazione scritta su un argomento di patologia vascolare, da discutere in sede di diploma e dovranno sostenere una prova, clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961

Atti del governo, registro n. 141, foglio n. 68. - VILLA