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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1104

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-11-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 19759, n. 741 Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituti di cura privati;
Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -, il sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Napoli, in data 9 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1957 relativo ai dipendenti degli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quella concernenti la disciplina nazionale della categoria purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20

luglio 1961. GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 153. - VILLA