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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 1024

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese esercenti l'escavazione della ghiaia e della sabbia nella provincia di Padova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-10-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Padova:
il contratto collettivo 15 novembre 1952, per gli operai addetti all'escavazione della ghiaia e della sabbia, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione "Marmo e Pietra" e la Federazione italiana Lavoratori Industria Estrattiva - C.G.I.L. -; cui hanno aderito, in data 15 gennaio 1959, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori della Ghiaia e della Sabbia - C.I.S.NA.L. -;
l'accordo collettivo 14 dicembre 1945, per l'assegnazione delle categorie merceologiche d'industria ai gruppi salariali: Zero - A - B - C - T, allegato al predetto contratto 15 novembre 1952;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Padova, in data 14 novembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Padova, il contratto collettivo 15 novembre 1952, relativo agli operai addetti all'escavazione della ghiaia e della sabbia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione della ghiaia e della sabbia nella provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 26. - VILLA.