stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 agosto 1961, n. 833

Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-9-1961
al: 31-12-2016
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I vicebrigadieri si distinguono in: 
    vicebrigadieri in servizio continuativo; 
    vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma; 
    vicebrigadieri in congedo; 
    vicebrigadieri in congedo assoluto. 
  Occupano  posti  di   organico   i   vicebrigadieri   in   servizio
continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma. 
  I vicebrigadieri  in  congedo  sono  ripartiti  in  due  categorie:
vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva. 
  Il  vicebrigadiere  in  servizio  continuativo  ovvero   in   ferma
volontaria o in rafferma  non  puo'  esercitare  alcuna  professione,
mestiere,  industria  o  commercio,   ne'   comunque   attendere   ad
occupazioni e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento  dei
suoi doveri.