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LEGGE 3 agosto 1961, n. 833
Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
(GU n.214 del 30-08-1961)
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Articoli
TITOLO I
Stato giuridico dei vicebrigadieri
1
2
3
4
TITOLO II
Stato giuridico dei militari di truppa
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
5
6
7
Capo II
MILITARI DI TRUPPA
IN SERVIZIO CONTINUATIVO
SEZIONE I
Del servizio continuativo in generale
8
9
SEZIONE II
Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dal servizio
10
11
12
13
14
SEZIONE III
Cessazione dal servizio continuativo
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CAPO III
MILITARI DI TRUPPA
IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
CAPO IV
MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO
ED IN CONGEDO ASSOLUTO
37
38
39
CAPO V
PERDITA DEL GRADO
40
41
42
CAPO VI
DISCIPLINA
SEZIONE I
Sanzioni disciplinari di stato
43
SEZIONE II
Procedimento disciplinare
44
45
46
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
47
48
49
50
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
51
52
53
54
55
56
57
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