stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 656

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra, degli artisti del coro e dei tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-8-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 novembre 1946 per i professori di orchestra dipendenti da enti lirici e sinfonici Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 gennaio 1947 per gli artisti del coro dipendenti da enti lirici e sinfonici;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 gennaio 1947 per i tersicorei dipendenti da enti lirici e sinfonici;
stipulati tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana dei Lavoratori dello Spettacolo; ai quali ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 131 del 25 novembre 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla,

proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 6 novembre 1946, 16 gennaio 1947 e 28 gennaio 1947, relativi rispettivamente ai professori di orchestra, agli artisti del coro ed ai tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 189. - VILLA