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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 655

Norme sul conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-8-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954;
Visto l'accordo 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla Regione siciliana;
Visto l'accordo 14 settembre 1955 per il conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Autonoma dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 131 del 25 novembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo 14 settembre 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli enti lirici e sinfonici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 188. - VILLA